REPORT INCONTRO PUBBLICO 21 MARZO 2018

  • Aprile 23, 2018 11:22

LA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DI EDUCATORE E PEDAGOGISTA, DAL Ddl 2443 IORI BINETTI AL TESTO DEFINITIVO APPROVATO NELLA LEGGE DI BILANCIO

Come già scritto in altre occasioni, l’attuazione di questa legge è un buon “primo passo” verso una regolamentazione ed un riconoscimento di figure professionali fino a ieri lasciate quasi al caso, permettendo la creazione di una categoria professionale.

Nello specifico:

  • Permette per la prima volta di abbozzare i primi passi per la creazione di una categoria professionale degli educatori e dei pedagogisti, professioni che fino ad oggi sono sempre risultate frammentate e poco riconosciute da un punto di vista lavorativo, politico e socioeconomico.

  • Specifica una lista di ambiti di azione dell’educatore che, seppur con il rischio di essere limitante e limitata, permette di definire con più attenzione e precisione il raggio di azione di una professione spesso sotto sfruttamento e ricatto, a causa di un’assenza di identità propria e di confini operativi chiari e non fraintendibili.

  • Presenta delle norme transitorie che permetteranno il passaggio verso la “normalizzazione” legale di coloro che svolgono questo lavoro da anni e sono entrati in questo mondo professionale con titoli e percorsi formativi ritenuti idonei, fino ad oggi, per svolgere il ruolo di educatore.

Gli aspetti di criticità della legge in questione appaiono di una certa entità:

  • Separa in maniera definitiva i percorsi e gli ambiti lavorativi delle figure di educatore sociale ed educatore sanitario, non riuscendo ad uscire da dinamiche accademiche e lobbistiche e creando una separazione interna ad una categoria professionale in formazione. In questo modo viene avallato lo scontro, già vivo e attivo, tra queste due figure e discipline anziché fare afferire il lavoro dell’educatore in toto all’interno dell’ambito delle discipline pedagogiche.

  • Le norme transitorie non rispondono ad un sistema meritocratico di valutazione di competenze, ma strutturano un ventaglio molto ampio di selezione in cui chi svolge la professione di educatore da tre anni e messo sullo stesso livello di chi la svolge da 19, senza andare a valutare, attraverso la creazione di giusti scaglioni, la professionalità sviluppata ed effettivamente messa in campo. Tali norme, oltre ad appiattire e svalorizzare le varie sfumature dell’esperienza sviluppata, non tengono conto dei percorsi annuali di formazione continua ed obbligatoria, fondamentale ed assolutamente mirata allo sviluppo di competenze da mettere in campo nella quotidianità lavorativa.

Gli Educatori Uniti Contro i Tagli, partendo dalle considerazioni precedenti, hanno fortemente voluto questo incontro per tentare di chiarire attraverso domande agli interlocutori più significativi, (Legacoop, Università e senatrice Iori), quelle che si presentano ancora come domande non risposte o confuse.

Partendo dalle seguenti domande si è lasciato spazio agli interlocutori:

  1. Le modiche introdotte dalla legge come si integreranno all’interno delle trattative per il rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali?

  2. Quali azioni possono essere attivate per sgravare almeno una parte dei costi del corso da 60 CFU attualmente in capo ai singoli lavoratori?

  3. L’educatore che acquisisce la qualifica attraverso il corso intensivo verrà contrattualizzato al livello D2 del CCNL con la retribuzione corrispondente a quella di un educatore in possesso del titolo di laurea?

  4. Quali azioni possono essere attivate per sgravare almeno una parte dei costi del corso da 60 CFU attualmente in capo ai singoli lavoratori?

  5. Com’è strutturato il corso da 60 CFU per l’acquisizione della qualifica?

Alberto Alberani responsabile dell’area welfare per Legacoop Bologna e vice-presidente vicario di Legacoop Sociale, sottolinea come risulti fondamentale l’uscita di una circolare interpretativa che porrà gli indirizzi su come procedere, permettendo così l’applicazione della legge da settembre 2018.

Riguardo alla domanda sui costi del corso, Alberani si auspica che possano essere contenuti per i lavoratori. Per ottenere questo risultato è necessario capire quante persone devono essere formate, avendo le credenziali richieste dalla legge, per aprire poi una contrattazione con la regione. Il costo del corso potrebbe aggirarsi tra i 600 e i 1600 €.

Alberani sostiene poi che le Cooperative, se hanno la possibilità economica, dovrebbero contribuire ai costi del corso, ad oggi completamente a carico del lavoratore, attraverso l’utilizzo ad esempio del ristorno. Propone inoltre, di investire le ore di formazione continua per lo stesso scopo.

Suggerisce di verificare la possibilità di utilizzo di fondi foncoop, Fondi sociali europei e fondi occupabilità.

Conclude riportando la situazione Torinese in cui sono uscite gare d’appalto che contemplano già la legge.

L’intervento successivo è stato quello di Giovanna Guerzoni, ricercatrice e coordinatrice del Corso di Laurea in Educatore sociale e culturale.

La docente conferma che i Direttori di Dipartimento delle Università si sono incontrati a inizio febbraio e hanno prodotto e firmato un documento che da orientamento generale nel quale si definiscono i contenuti formativi: 6 corsi da 8 CFU in ambito socio-antropologico, pedagogico e psicologico più 12 CFU di progect work per valorizzare l’esperienza dell’educatore. L’intento dell’Università è partire con il corso da settembre 2018 con modalità e-learning per il 70% e per il restante 30% in aula.

Relativamente al riconoscimento della formazione passata, dice che c’è l’intenzione di considerarla e a tal proposito sono già stati posti quesiti all’università che non si è ancora pronunciata in merito. La docente conferma che i costi sono a carico dei lavoratori e il costo si aggirerà intorno ai 1800 euro.

Se si è parallelamente iscritti ad un altro corso universitario, la docente sostiene che non c’è certezza di poter accedere contemporaneamente a questo percorso: la dott.ssa Guerzoni si è resa disponibile per chiarire quest’ulteriore zona grigia attraverso un confronto con l’università.

Il lavoratore che vuole accedere al corso deve avere certificata la posizione lavorativa dal datore di lavoro e probabilmente farà fede l’inquadramento contrattuale e non le mansioni svolte.

I 60 crediti ottenuti attraverso il corso, al bisogno potranno essere riconosciuti per fare altri percorsi universitari.

L’ultimo intervento strutturato è stato quello della Senatrice Vanna Iori: ha raccontato quanto questa legge, che sicuramente non riuscirà ad accontentare tutti, sia frutto di una faticosa mediazione in Parlamento e Senato, ma anche nelle specifiche commissioni, tra chi pensava ad una sanatoria tout court e chi riconosceva il titolo solo ai lavoratori che precedentemente avevano ottenuto la laurea in scienze della formazione.

Ribadisce che si è in attesa di circolare ministeriale per capirne le modalità di attuazione. Ridimensionati gli ambiti di azione degli educatori in ambito sanitario (Laurea in Medicina) e ha dettagliato le azioni dell’educatore sociale.

Alla domanda relativa ai costi elevati, riporta come in un incontro del 31 gennaio con i Direttori dei dipartimenti delle Università si era ipotizzato un costo di circa 500 euro, molto diverso dai costi illustrati da Legacoop e dall’università stessa.

Ritiene verosimile che possano accedere al corso tutti coloro che possono vedersi certificate le mansioni elencate dalla legge.

Ribadisce che coloro che hanno 12 mesi di esperienza, non possono essere né licenziati né retrocessi, i 12 mesi vengono calcolato al 1° gennaio 2018. Dice però che le condizioni possono cambiare con le successive gare d’appalto soprattutto nel caso in cui la legge venga contemplata.

I video della serata: